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Bilancio 2025: dai controlli all’approvazione

30 Marzo 2026 in Notizie Fiscali

Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2026 anno di imposta 2025.

Occorre evidenziare che prima del doposito dei bilanci che avverrà seguendo le dettagliate istruzioni di Unioncamere con la guida annuale sul deposito dei bilanci in arrivo entro i primi giorni di aprile, il punto di partenza della procedura di formazione del bilancio d’esercizio è rappresentato dal bilancio di verifica, ossia la situazione economica e patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio come emergente dalla contabilità aziendale una volta registrate tutte le operazioni gestionali dell’anno.
Il bilancio di verifica deve essere sottoposto a una serie accurata di controlli finalizzati ad individuare tutti i possibili errori eventualmente commessi in fase di registrazione delle operazioni.

Per quanto riguarda il conto economico, la corretta imputazione dei costi e dei ricavi alle voci appropriate del piano dei conti dovrebbe essere stata verificata in corso d’anno in sede di registrazione e di controllo periodico
delle liquidazioni IVA. Tuttavia, alcuni controlli si rendono necessari anche in merito al conto economico.

Bilancio 2025: dai controlli per approvazione al deposito

In occasione di questi controlli è importante raccogliere tutta la documentazione che si renderà poi necessaria per la redazione di:

  • bilancio civilistico, 
  • nota integrativa 
  • conteggio delle imposte.

In particolare si tratta delle documanetazione attestante:

  1. Ritenute-Documentazione e certificazioni attestanti le ritenute d’acconto subite,
  2. Acconti imposte-Copia modelli F24 relativi al pagamento degli acconti IRES e IRAP,
  3. Mutui-Piano di ammortamento aggiornato dei mutui,
  4. Leasing-Copia dei nuovi contratti di leasing stipulati dalla società. Documentazione rilasciata dalla società di leasing per il conteggio della quota interessi e per la redazione della nota integrativa
  5. Dipendenti-Documentazione relativa al Fondo TFR e ai debiti per ferie, permessi e 14°. Documentazione relativa alle detrazioni IRAP 
  6. Lavoro interinale-Copia della documentazione rilasciata dalla società di lavoro interinale attestante la quota INAIL e i costi relativi a dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato
  7. Autovetture-Documentazione attestante la percentuale di deducibilità di ciascun’autovettura
  8. Sopravvenienze attive e passive-Documentazione relativa alle sopravvenienze attive e passive registrate nella contabilità
  9. Immobili-Documentazione attestante l’eventuale costo sostenuto per il terreno
  10. Immobili civili-Documentazione relativa agli eventuali costi e ricavi specifici di ciascun immobile di civile abitazione da considerarsi “immobile patrimonio”
  11. Spese di manutenzione-Verifica del limite del 5% delle spese di manutenzione
  12. Partecipazioni-Acquisizione dell’ultimo bilancio delle società controllate e collegate.

Successivamente si procede alle scritture di assestamento, ricordiamo infatti che la contabilità durante l’esercizio viene tenuta in base al criterio della manifestazione numeraria documentale, ossia i costi e i ricavi vengono rilevati nel momento in cui viene emesso un documento
che li comprova. 

In molti casi, tuttavia, i componenti di costo e di ricavo emergenti dai documenti oggetto di registrazione non sono determinati in base al criterio della competenza temporale (ad esempio, fattura per un canone di locazione emessa a novembre per il periodo novembredicembre gennaio).

Inoltre, può essere che alcuni costi o ricavi dell’esercizio alla data di chiusura dello stesso non abbiano ancora trovato manifestazione in un documento oggetto di registrazione.
Per trasformare i valori di conto, determinati in base al criterio della manifestazione numeraria documentale, in valori di bilancio, determinati in base al principio della competenza economica, si rendono, dunque, necessarie le c.d. scritture di assestamento.

Tutto ciò ultimato, si sensi dell’art. 2423 c.c. gli amministratori della società devono predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.

I documenti che gli amministratori devono predisporre sono:

  • bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa;
  • relazione sulla gestione (obbligatoria tranne nei casi in cui la società rediga il bilancio in forma abbreviata o utilizzi il bilancio delle c.d. “micro-imprese”).

Il progetto di bilancio deve essere predisposto in tempo utile da consentire il rispetto dei termini previsti dal codice civile per la consegna dello stesso al collegio sindacale (se esistente) e per il suo deposito presso la sede della società (in modo da consentire ai soci interessati di prenderne visione). 

La normativa civilistica prevede che il progetto di bilancio sia consegnato all’organo di controllo almeno 30 giorni prima dell’assemblea di approvazione e rimanga depositato presso la sede della società nei 15 giorni antecedenti all’assemblea.

Il progetto di bilancio andrà dunque predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:

  • almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove vi sia il collegio sindacale (o il revisore legale);
  • almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove la società non sia dotata di collegio sindacale (o di revisore legale).

Pertanto, considerato che il termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 30 aprile 2026 il progetto di bilancio dovrà essere predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:

  • entro il 31 marzo 2026, se la società è dotata di collegio sindacale;
  • entro il 15 aprile 2026, se la società non è dotata di collegio sindacale.

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