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Bollo su concessioni: niente forfait per contratti e atti privati

3 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

Con la Risposta n. 153/2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su un dubbio applicativo che riguarda da vicino le amministrazioni concedenti e i soggetti privati coinvolti nei procedimenti di assegnazione di concessioni: come si calcola l'imposta di bollo quando gli atti relativi alla procedura vengono formati e rilasciati in via telematica?

Il caso riguarda in particolare due tipologie di documenti che, nell'ambito dello stesso procedimento concessorio, hanno natura giuridica diversa:

  • gli atti e provvedimenti amministrativi con cui l'ente pubblico assegna la concessione;
  • i contratti e gli atti di obbligazione con cui si formalizza il rapporto tra le parti.

Il dubbio nasce dal fatto che, per gli atti amministrativi rilasciati in via telematica, la normativa prevede una misura di bollo forfettaria e fissa, indipendentemente dalla lunghezza del documento. L'istante chiedeva se lo stesso criterio potesse estendersi anche ai contratti, quando anch'essi abbiano formato elettronico.

Il chiarimento dell’Agenzia: due regimi distinti e non sovrapponibili

L'Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuato negli articoli 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificati dall'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In via generale, entrambe le categorie di atti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (quattro facciate).

Tuttavia, per i soli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, la legge di stabilità 2014 ha introdotto una deroga specifica: quando questi atti sono rilasciati per via telematica (anche in estratto o copia conforme), l'imposta è dovuta in misura forfettaria di 16 euro complessivi, a prescindere dalle dimensioni del documento.

Questa deroga, sottolinea l'Agenzia richiamando anche i lavori parlamentari della legge n. 147/2013, è una scelta puntuale del legislatore, pensata per gli atti amministrativi trasmessi o rilasciati attraverso i canali telematici. Nessuna disposizione equivalente è stata prevista per i contratti e le scritture private, che restano quindi assoggettati alla regola generale dell'articolo 2 della Tariffa: 16 euro per ogni foglio, senza alcuna riduzione forfettaria legata al formato elettronico.

Tipologia di atto Norma di riferimento Bollo su supporto telematico
Atti e provvedimenti della PA (es. atto di assegnazione della concessione) Art. 4 Tariffa, comma 1-quater e nota 5 Forfait di 16 euro a prescindere dalle dimensioni del documento
Contratti e atti di obbligazione (es. contratto tra le parti) Art. 2 Tariffa 16 euro per ogni foglio (quattro facciate), nessun forfait

Conseguenze pratiche per enti concedenti e operatori

La distinzione ha effetti concreti su chi gestisce procedimenti concessori e su chi predispone la relativa documentazione contrattuale.

In presenza di un procedimento che genera sia un provvedimento amministrativo di assegnazione sia un contratto o atto di obbligazione collegato, occorre applicare due criteri di calcolo differenti anche quando entrambi i documenti sono formati e rilasciati elettronicamente:

  • per il provvedimento amministrativo, l'imposta di bollo resta fissa a 16 euro, qualunque sia l'estensione del documento;
  • per il contratto o l'atto di obbligazione, l'imposta va invece calcolata per ogni foglio di quattro facciate, moltiplicando 16 euro per il numero di fogli effettivamente utilizzati.

Questo significa che, a parità di formato telematico, un contratto articolato su più fogli comporta un'imposta di bollo complessiva superiore a quella dell'atto amministrativo collegato, proprio perché il legislatore non ha esteso ai contratti la stessa agevolazione forfettaria pensata per gli atti della pubblica amministrazione.

È quindi opportuno che chi predispone questi documenti tenga distinti, ai fini del calcolo del bollo, il provvedimento concessorio dal contratto che ne consegue, evitando di applicare per estensione il regime forfettario a documenti che non rientrano nel perimetro dell'articolo 4 della Tariffa.

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