PMI » Agevolazioni e Controllo PMI » Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

Bonus Editoria 2026: vediamo tutti gli interventi straordinari

28 Settembre 2026 in Notizie Fiscali

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Editoria il DPCM 30 luglio 2026b  con le risorse destinate alle imprese di settore.

Vediamo il dettaglio in attesa dei provvedimenti attuativi con le date per le domande delle singole misure a favore di edicole, punti vendita non prevalenti di riviste, imprese editrici e di distribuzione.

Scarica il testo integrale del DPCM

Bonus Editoria 2026. a chi spettano e a quanto ammontano

Il DPCM 30 luglio 2026 è stato registrato alla Corte dei conti e contiene l’individuazione degli interventi straordinari a favore della filiera dell’editoria per l’anno 2026 e la ripartizione delle risorse ad essi destinate, pari complessivamente a 57 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

In particolare, le risorse sono così ripartite:

  • Euro 10 milioni per i contributi alle edicole;
  • Euro 500.000 per il contributo a favore dei c.d. “punti vendita in via non prevalente” di quotidiani e periodici;
  • Euro 1,5 milioni per il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici;
  • Euro 45 milioni per il contributo per le copie cartacee vendute nell’anno 2024 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Per le misure a favore delle edicole e dei “punti vendita in via non prevalente” concesse nei limiti del regime “de minimis”, i requisiti e le modalità per la fruizione dei contributi saranno definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro il termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del DPCM 30 luglio 2026.

Per le misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici di quotidiani e periodici, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea.

Misure a sostegno delle edicole 2026

Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e, comunque, per un importo fino ad euro 4.500 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, oneri per contratti assicurativi relativi all’esercizio di impresa, spese per servizi di assistenza contabile e fiscale, al netto dell’IVA ove prevista. 

Nel caso in cui, nel corso del 2025, il richiedente abbia aperto un nuovo punto vendita esclusivo ovvero abbia rilevato un’attività di rivendita preesistente, l’importo del contributo è incrementato del 20 per cento, comunque entro la soglia massima di euro 4.500.

L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 9.000.000, che costituisce tetto di spesa.

Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste di cui al comma 1, che abbiano effettuato nel 2025 anche consegne a domicilio di quotidiani e periodici documentabili, 3 è, altresì, riconosciuto un contributo fino ad un importo massimo di euro 500. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 1.000.000, che costituisce tetto di spesa.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Misure a sostegno dei punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici

Agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell’anno 2025 e, comunque, per un importo fino ad euro 4.500 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la   trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, oneri per contratti assicurativi relativi all’esercizio di impresa, spese per servizi di assistenza contabile e fiscale, al netto dell’IVA ove prevista.

 Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all’anno 2025.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 500.000 che costituisce
tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Misure a sostegno delle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici

Al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercenti attività commerciali di rivendita in via non prevalente di quotidiani e periodici, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell’anno 2026.
Il contributo riconosciuto è pari ad euro 600 per ciascun comune come sopra individuato. 

Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad euro 800. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell’anno 2026. L’agevolazione è concessa entro il limite di euro 1.500.000 che costituisce tetto di spesa.
Per accedere al contributo, le imprese di distribuzione devono garantire nella fornitura ai punti vendita il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni, nonché favorire le migliori condizioni per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, attraverso una gestione condivisa ed unitaria, anche nella ripartizione degli oneri, con tutti i componenti della filiera distributiva, degli strumenti informatici e della rete telematica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Misure a sostegno delle imprese editrici di quotidiani e periodici

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo pari a 8 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2024, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.

Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini del contributo.
L’agevolazione è riconosciuta entro il limite di euro 45.000.000, che costituisce tetto di spesa.
L'efficacia della disposizione  è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

STUDIO CAT - P.Iva: 02050780168 - Mauri - Assolari - Gamba I TUOI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA