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Compensi CTU: attenzione ai 100 giorni per la decadenza

26 Maggio 2026 in Notizie Fiscali

Una recente pronunica della Cassazione ha nuovamente sollevato il "problema" della decadenza dei compensi dei CTU consulenti tecnici d'ufficio.

I compensi dei CTU sono stabiliti dal DM n. 182 del 30 maggio 2002, decreto che ha accompagnato il DPR n. 115 del 30 maggio 2002, ormai evidentemente molto datato.

L’articolo 54 del DPR aveva previsto l’adeguamento periodico dei compensi: “La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.”

Ad oggi nessun adeguamento è stato mai proposto alle tariffe previste.

Inoltre, altro aspetto cui prestare attenzione vi è la decadenza dal diritto al compenso qualora non si rispetti il termine prescritto dalla norma.

Compensi CTU: attenzione ai 100 giorni per la decadenza

I CTU infatti devono prestare attenzione al termine di 100 giorni previsto dall’art. 71 del DPR 115/2002.

I compensi dei CTU sono stabiliti da un provvedimento suddetto e non sono stati mai adeguati come previsto dalla legge.

Inoltre, vi è una norma che sancise la decadenza del compenso non richiesto entro 100 giorni, così come previsto dall’art.71, comma 2 del DPR 115/2002 titolato “Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte”.

La norma recita testualmente quanto segue: “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato”.

Pertanto terminate le operazioni peritali, presumibilmente con il deposito della relazione finale, il compenso andrà richiesto entro cento giorni, pena la decadenza.

La norma non è molto chiara e nel tempo si è fatto ricorso alla giurisprudenza e qui si cita una sentenza che potrebbe fungere da orientamento.

Ad esempio la Sentenza n. 11417 del 27 aprile 2026, ha enunciato il seguente principio di diritto secondo cui “il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71 comma 2 del DPR 115/2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.” 

Evidentemente ne esistono altre da prendere come punto di riferimento al proprio caso concreto e ad esse si rimanda.

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