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Decreto Geotermia: condomìni e imprese possono diventare green

14 Aprile 2026 in Notizie Fiscali

Il MASE Ministero dell'ambiente ha pubblicato il DM Geotermia con le nuove procedure semplificate per l'installazione delle sonde geotermiche, distinguendo tra attività libera e PAS.

Decreto Geotermia: condomini e imprese possono diventare green

Il Ministro Pichetto sul DM Goetermia ha specificato che:  “Con questo decreto rendiamo più semplice e veloce l’installazione degli impianti geotermici a servizio di edifici e imprese. Interveniamo per garantire regole chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale, riducendo gli oneri amministrativi e favorendo la diffusione di una tecnologia pulita, efficiente e ancora sottoutilizzata”.

Prima di sintetizzare il contenuto del decreto ricordiamo che la Geotermia è una tecnologia che permette di utilizzare il calore del terreno ai fini della climatizzazione

I sistemi geotermici sfruttano il sottosuolo poco profondo come serbatoio di calore e possono essere suddivisi in: 

  • impianti a circuito chiuso con sonde verticali o orizzontali,
  • impianti a circuito aperto con geoscambio con acqua di falda.

Decreto Geotermia: le semplificazioni approvate

L’Articolo 3 del Decreto Geotermia con Disposizioni per la realizzazione degli impianti in attività libera o mediante PAS prevede che la realizzazione di sonde geotermiche, a servizio di edifici già esistenti, è consentita in regime di attività libera o mediante PAS solo se non comporta modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.
È soggetta ad attività libera, ai sensi dell’articolo 7, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, la realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
b) la potenza termica dell’impianto è inferiore a 50 kW.
La PAS Procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, si applica alla realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 250 metri dal piano campagna;
b) la potenza termica dell’impianto è inferiore a 500 kW.
Nel caso di impianti a servizio di nuove costruzioni, il pertinente titolo edilizio, acquisito preliminarmente ai sensi dell’articolo 8, comma 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, deve includere le volumetrie edilizie nel rispetto delle destinazioni d’uso.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 2010, gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al Regio decreto n. 1443 del 1927 e all’articolo 826 del Codice civile.
Per gli interventi di cui al comma 3, il modello unico semplificato è reso disponibile dal proponente alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.
Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione è effettuata dal proponente tramite piattaforma SUER con il modello unico PAS.
Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui sopra avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente

Il decreto stabilisce inoltre le regioni e le province autonome di istituire un sistema digitale finalizzato al censimento e al controllo di tali impianti.

E' bene specificare che il comunicato MASE ha evidenziato che il decreto in oggetto rafforza il quadro regolatorio per l’utilizzo del sottosuolo ai fini dello scambio termico per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, sia in ambito civile che industriale.

Allegati:

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