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IMU 2026: come ravvedersi, passato il 16 giugno

18 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

Il 16 giugno, termine ultimo per versare l'acconto IMU 2026 è trascorso e di certo alcuni contribuenti avranno saltato la scadenza.

In tale caso, per evitare cartelle esattoriali dal proprio Comune è utile sapere che è possibile pagare in ritardo l'imposta municipale propria con il ravvedimento operoso che a seconda dei giorni di ritardo prevede sanzioni e interessi.

Riepiloghiamo di seguito come ravvedersi per l'IMU 2026.

IMU 2026: come ravvedersi, passato il 16 giugno

Per mettersi in regola con il pagamento dell’acconto Imu 2026 è possibile ricorrere al ravvedimento operoso in modo spontaneo prima di ricevere dal proprio Comune una cartella.

Per provvedere spontaneamente suppur in ritardo occorre ovviamente pagare sanzioni e interessi dovuti in base ai giorni diritardo.

In linea generale chi non ha pagato entro la scadenza versa una sanzione del 25% dell’imposta non versata, ma attenzione, la sanzione di base è applicata solo se l’omesso versamento viene accertato dal Comune. 

La sanzioe è ridotta se il ritardo è lievissimo o lieve e nello specifico:

  • per pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è pari allo 0,833% per ogni giorno di ritardo;
  • per pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta della metà rispetto a quella ordinaria (25%) ed è pari al 12,5%.

Il contribuente che dedice per il ravvedimento operosoe versaspontaneamente il pagamento omesso, ottiene delle agevolazioni.

Vediamo un elenco di riepilogo sulle sanzioni e gli interessi previsti con il pagamento dell'IMU 2026 con il ravvedimento operoso.

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,6% annuo (MEF – Decreto del 10/12/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025).

Come da Riforma del sistema sanzionatorio (Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87) la sanzione del ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% ed è applicata nelle seguenti misure: 

  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
  • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

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