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Rimborsi da modello 730: il monte ritenute si amplia anche alle imposte sostitutive

5 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

Nella FAQ pubblicata il 31 luglio 2026 l’Amministrazione finanziaria è intervenuta sulle modalità di recupero dei crediti d’imposta derivanti dal 730, fornendo un chiarimento destinato ad avere rilevanti effetti operativi. Ciò in quanto la gestione dei conguagli per le eccedenze a favore del lavoratore, derivanti dall’assistenza fiscale, è da sempre un aspetto tra i più delicati per i sostituti d’imposta, visto che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il rimborso direttamente in busta paga – recuperando successivamente le somme erogate attraverso il modello F24. 

La precisazione delle Entrate amplia la platea delle somme che possono concorrere al “monte ritenute”, cioè l’insieme degli importi che il sostituto può utilizzare per compensare i crediti derivanti dai rimborsi effettuati ai dipendenti nell’ambito dell’assistenza fiscale

Il meccanismo dei rimborsi ai dipendenti

È noto che, quando il modello 730 evidenzia un credito d’imposta, il contribuente non riceve normalmente il rimborso direttamente dall’Amministrazione finanziaria bensì dal proprio sostituto d’imposta, che provvede ad accreditarlo nella retribuzione utile. L’anticipazione finanziaria sostenuta dal datore di lavoro non rimane però definitivamente a suo carico: la normativa consente infatti di recuperare tali importi mediante compensazione nel modello F24, utilizzando le somme che il sostituto è tenuto a versare all’Erario in relazione ai propri obblighi fiscali.

È proprio sull’individuazione di queste somme compensabili che si concentra il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Le imposte sostitutive interessate

Tradizionalmente il recupero dei rimborsi veniva ricondotto principalmente alle ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente, oltre che alle addizionali regionale e comunale e agli importi trattenuti ai lavoratori nell’ambito dei conguagli derivanti dai modelli 730.

La citata FAQ estende però questa impostazione, precisando che nel monte ritenute possono essere ricomprese anche diverse imposte sostitutive applicate a particolari componenti della retribuzione, come ad esempio quelle:

  • sui premi di risultato e gli importi collegati alla partecipazione agli utili dell’impresa (tra cui il codice tributo 1053)
  • per gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali nel settore privato, quando assoggettati al particolare regime sostitutivo previsto dalla normativa (ad esempio il codice tributo 1075);
  • per le maggiorazioni/indennità riconosciute per prestazioni di lavoro notturno, festivo, a turni o nei giorni destinati al riposo (che includono il codice tributo 1076);
  • per le mance percepite dai lavoratori e assoggettate allo specifico regime fiscale introdotto negli ultimi anni (in cui rientra il codice tributo 1067);
  • per i compensi per il lavoro straordinario svolto dal personale infermieristico nei casi disciplinati dalle disposizioni agevolative (ad esempio codice tributo 1069).

L’Agenzia precisando tuttavia che l’elenco dei codici non deve essere interpretato in senso tassativo: il principio può infatti estendersi anche ad altri codici istituiti successivamente, purché riferiti a imposte sostitutive riconducibili alle medesime finalità. 

L’effetto pratico è in ogni caso quello di incrementare le disponibilità utilizzabili dal sostituto d’imposta per recuperare le somme anticipate ai dipendenti, rendendo più agevole la gestione finanziaria dei conguagli fiscali.

Una lettura più ampia del monte ritenute

L’aspetto di maggiore interesse della FAQ non risiede comunque tanto nell’individuazione delle singole imposte sostitutive, quanto nel principio generale che ne emerge. L’Amministrazione finanziaria riconosce infatti che tali versamenti possono essere assimilati, ai fini del recupero dei crediti da assistenza fiscale, alle ordinarie ritenute operate dal sostituto d’imposta; ne consegue che il datore di lavoro dispone di una base più ampia di importi compensabili attraverso il modello F24.

Dal punto di vista operativo ciò può contribuire a ridurre le situazioni nelle quali il sostituto si trova temporaneamente esposto sotto il profilo finanziario per effetto dei rimborsi anticipati ai dipendenti.

Le ricadute per i sostituti d’imposta

Il chiarimento assume particolare rilievo per quei datori di lavoro che applicano frequentemente regimi fiscali sostitutivi alle diverse componenti della retribuzione. Nei periodi caratterizzati dall’erogazione dei rimborsi derivanti dai modelli 730, tali soggetti potranno infatti considerare anche queste imposte tra le somme disponibili per effettuare le compensazioni, ampliando significativamente il plafond utilizzabile.

La FAQ – pur non modificando la disciplina sostanziale dell’assistenza fiscale – offre quindi un’importante precisazione interpretativa destinata a semplificare la gestione dei conguagli e a rendere più efficiente il recupero dei crediti anticipati ai lavoratori, confermando un’interpretazione estensiva del concetto di monte ritenute coerente con le esigenze operative dei sostituti d’imposta.

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