I contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (REDDITI / IRAP / IVA), che hanno usufruito della proroga stabilita dal Decreto Fiscale, ed effettuato il primo versamento entro il 21 luglio, devono provvedere al versamento della 3° rata delle imposte a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,61%.
Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto, si tratta della 2° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%. In questo caso l’importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
Ricordiamo infatti, che il Decreto Fiscale ha stabilito per i soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.
Di conseguenza, i professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), potranno usufruire della proroga dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ed effettuare il versamento:
- entro il 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il 20 agosto 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40%.
I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
- saldo 2024 per IRPEF / IRES / IVA
- acconto 2025 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF;
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- Diritto CCIAA.