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CPB 2026-2027: niente benefici del rinnovo se il precedente concordato è cessato

15 Ottobre 2026 in Notizie Fiscali

L’Agenzia delle Entrate, nella FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026, chiarisce che la cessazione del CPB 2024-2025 interrompe la continuità tra i bienni, escludendo i benefici premiali rafforzati e l’accesso al ravvedimento 2020-2023.

CPB 2026/2027: si può accedere dopo una cessazione precedente?

Con la FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema del rinnovo del Concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027, chiarendo gli effetti della cessazione del precedente concordato sull’applicazione dei benefici riservati ai contribuenti che rinnovano l’adesione.

Il chiarimento riguarda, in particolare, il caso di una società per la quale il CPB 2024-2025 è cessato nel corso del 2025 a seguito dell’incremento del numero dei soci, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024.

Il punto centrale è il requisito della continuità tra i due bienni di concordato, necessario per accedere alle agevolazioni previste in caso di rinnovo.

Una società che ha aderito al Concordato preventivo biennale 2024-2025, successivamente cessato nel corso del 2025 per l'incremento del numero dei soci, può aderire alla proposta di CPB 2026-2027?

In caso di nuova adesione, può beneficiare del potenziamento dei benefici premiali ISA previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 13/2024 e accedere al regime del ravvedimento relativo alle annualità 2020-2023?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Nella FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la società può aderire al CPB 2026-2027, ma tale adesione non può essere considerata un rinnovo del precedente concordato, poiché la cessazione intervenuta nel 2025 ha interrotto la continuità tra i due bienni.

Di conseguenza, non risultano applicabili gli ulteriori benefici premiali ISA previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 13/2024,come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2026, riservati ai contribuenti che rinnovano l'adesione.

Tra questi rientra, ad esempio, la riduzione di due anni dei termini di accertamento.

La mancanza del requisito della continuità impedisce inoltre l'accesso al regime del ravvedimento per le annualità 2020-2023, riservato ai soggetti che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione al CPB.

Pertanto, nel caso esaminato:

  • la società può aderire a una nuova proposta di concordato per il biennio 2026-2027;
  • la nuova adesione non costituisce un rinnovo del CPB 2024-2025;
  • non spettano i benefici premiali rafforzati collegati al rinnovo;
  • non è possibile accedere al ravvedimento 2020-2023.

Il principio espresso dall'Agenzia si fonda quindi sulla necessità che sussista una continuità applicativa tra il CPB 2024-2025 e quello 2026-2027.

Le medesime conclusioni potrebbero applicarsi anche alle ipotesi di decadenza dal precedente concordato, poiché anche in tale circostanza verrebbe meno la continuità tra i due bienni. 

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